Formazione e Informazione dei Lavoratori
Safer s.r.l. organizza e propone corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti ai lavoratori di aziende appartenenti a tutti i codici di settore Ateco, in conformità a quanto previsto dal "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" e dall'accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni del 21 dicembre 2011.
Tale accordo per la formazione dei lavoratori tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome, introduce importanti novità nel merito e nel metodo della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, privilegiando una modalità partecipata e interattiva che ponga il lavoratore (e non il docente) al centro dell'esperienza formativa.
Tra le misure generali di tutela, il Decreto Legislativo 81/2008 discrimina tre diverse tipologie di intervento, finalizzate a far acquisire al lavoratore conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
- l'informazione è il mero scambio di informazioni all'interno di un'organizzazione, il contenuto informativo deve essere diretto, tempestivo e di facile comprensione per consentire ai lavoratori di acquisire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- la formazione è in generale un processo educativo (che modifica quindi la mente, il cuore e il corpo) con il fine di rendere una persona idonea ad un determinato compito, nell'ambito della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il compito è l'autotutela della propria e altrui incolumità;
- l'addestramento è un trasferimento di capacità soprattutto pratiche che procede da una persona molto esperta ad una persona poco esperta, parlando di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro l'addestramento si sostanzia con la dimostrazione e l'affiancamento continuo circa l'uso corretto delle attrezzature, dei macchinari, delle sostanze e dei dispositivi di prevenzione e protezione, sia individuali che collettivi.
La formazione dei lavoratori rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di consapevolezza del lavoratore; tale percorso è finalizzato ad acquisire competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; il legislatore, sulla scorta di molteplici ricostruzioni di incidenti operate dagli organismi giudiziari, intende con ciò ribadire l'importanza che riveste per il lavoratore la scelta di comportamenti corretti per la tutela della propria e dell'altrui salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I corsi di formazione sui rischi specifici sono sempre erogati da personale qualificato, sia presso la sede dell'azienda cliente sia presso la Safer e garantiscono la piena conformità ai vigenti requisiti normativi e legali. Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" pertanto ampliano la definizione rispetto al precedente decreto 626 del 1994. Vengono inclusi: gli associati in partecipazione, i volontari (quelli propriamente detti, i volontari dei Vigili del Fuoco e quelli del Servizio Civile Nazionale) nonché i Lavoratori Socialmente Utili. Si ribadisce che per i prestatori di lavoro provenienti da somministrazione gli obblighi di prevenzione e protezione sono tutti a carico dell'utilizzatore, simile il discorso per i lavoratori distaccati. I lavoratori a progetto e quelli occasionali sono tutelati come i subordinati se la loro opera si svolge nella sede del datore di lavoro, mentre per i tele-lavoratori il datore di lavoro è responsabile solo di alcune misure di prevenzione e protezione, anche se questi lavorano presso la propria abitazione.
Formare e informare tutti i Lavoratori sulla Sicurezza è un obbligo del Datore di Lavoro previsto dal D.Lgs. 81/08 negli artt. 36 e 37. La formazione deve avvenire entro 60 giorni dall’assunzione e deve essere aggiornata ogni 5 anni o in occasione di un cambio di mansione o variazione del rischio. La durata del corso dipende dalla categoria di rischio associata all’azienda: rischio basso, medio o alto. Il corso è suddiviso in due parti, una prima parte riguardante la “Formazione Generale” e una seconda parte sui “Rischi Specifici” di ciascuna realtà lavorativa. Ciascun lavoratore deve frequentare sia la parte “Generale” che quella sui “Rischi Specifici”. La categoria di rischio associata a ciascuna azienda dipende dal codice ATECO.
In capo al datore di lavoro sussiste inoltre l’obbligo di assicurare la presenza di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, nonché lavoratori incaricati al primo soccorso. Per tali lavoratori sussiste l'ulteriore obbligo di assicurare una adeguata formazione e addestramento. La formazione dovrà essere aggiornata ogni 3 anni.
Le modalità ed i contenuti minimi che regolano la formazione degli addetti antincendio sono in funzione del rischio di incendio presente in azienda:
- attività a rischio di incendio basso;
- attività a rischio di incendio medio;
- attività a rischio di incendio elevato;
In corrispondenza di tali livelli di rischio sono individuabili i corsi di formazione per gli addetti antincendio:
- corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso: durata 4 ore;
- corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio: durata 8 ore;
- corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato: durata 16 ore.
I corsi di primo soccorso hanno una durata di 16 ore per le aziende del gruppo A (rischio alto) e di 12 ore per le aziende del gruppo B e C (rischio basso). Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione nonché del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nelle ipotesi previste nell’allegato II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e frequentando i relativi corsi di formazione.
Approfondimenti |
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Accordo Stato Regioni per la formazione abilitante all'uso di attrezzature La Conferenza Stato Regioni in data 22 febbraio 2012 ha approvato l'accordo che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica formazione per l'abilitazione all'uso. |
La formazione aziendale A cura del SPSAL della ASL della Provincia di Bergamo una nota informativa sulla formazione aziendale con riferimento anche alle principali fasi in cui si articola il processo di progettazione di un corso di formazione. |
Prossimi Corsi di formazione
Le date dei corsi presenti nel calendario si intendono come definitive e confermate.
Per maggiori informazione la nostra segreteria è disponibile telefonicamente e attraverso email dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 17.30.
Corso | Date | Orari | Addetto Antincendio | Rischio Medio (L2): Martedì 14 Gennaio 2025 | 9:00-18:00 | Aggiornamento Antincendio | (Agg.) Rischio Medio (L2): Martedì 14 Gennaio 2025 | 12:00-18:00 | Addetto Primo Soccorso | Giovedì 9 e Giovedì 16 Gennaio 2025 | 9:00-18:00 e 14:00-18:00 | Aggiornamento Primo Soccorso | Giovedì 16 Gennaio 2025 | 14:00-18:00 | RLS | Mercoledì: 05, 12, 19, 26 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Aggiornamento RLS | Agg. RLS (4 ore): Lunedì 10 Marzo 2025 | 9:00-13:00 | Preposto alla sicurezza | Mercoledì 5 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Dirigente per la sicurezza | Mercoledì 5 e 12 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Lavoratori | Aggiornamento Lavoratori: Lunedì 10 marzo 2025 | 9:00-16:00 |
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