Il decreto legislativo 231/2001
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è entrato in vigore il 4 luglio 2001 e ricopre un ruolo di notevole importanza per la corretta applicazione della norma ISO 45001 e dunque per la tutela della qualità di salute e sicurezza dei lavoratori sull’ambiente di lavoro.
Il decreto introduce la responsabilità in sede penale degli enti che si rendono colpevoli di alcuni reati commessi a loro vantaggio. La valutazione della conformità ai sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, delineati dalla ISO 45001:2015, viene effettuata analizzando anche la rispondenza al decreto. Quest’ultimo infatti delinea le modalità e le ragioni di attribuzione delle responsabilità penali alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, così come alle persone che esercitano, nella pratica, le fasi di gestione e di controllo ed infine alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli organi direttivi. Il D.Lgs. n. 231/2001 adegua la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l’Italia ha già da tempo aderito. Tra le fondamentali, la Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee G.U.C.E. n. 316 del 27.11.1995, la Convenzione sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.
L’elemento di novità che introduce il D.Lgs. n. 231/2001 riguarda la responsabilità penale che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato: lo scopo infatti del decreto è quello di coinvolgere nella punizione il patrimonio delle aziende che non rispettano quanto previsto dalla norma ISO in materia di prevenzione dei rischi e conformità alla certificazione sicurezza.
Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede meccanismi di esonero dalla responsabilità diversi a seconda che il reato sia stato commesso da soggetti direttivi o da soggetti sottoposti. Il primo caso è disciplinato dall’art. 6 del decreto e prevede che una società possa essere esonerata dalle responsabilità qualora riuscisse a dimostrare che:
- la Direzione ha efficacemente attuato prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi
- il compito di controllare sull’applicazione e l’aggiornamento corretto dei modelli sia stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomia di iniziativa e controllo
- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo i modelli di organizzazione e di gestione
- il controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza non sia stato mancante o insufficiente
L’art. 7 del decreto invece disciplina il caso in cui il reato sia commesso dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza. In questo caso l’ente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
La sanzione pecuniaria è prevista per tutti i reati commessi, soltanto per i casi più gravi sono previste la sospensione, la revoca di licenze e concessioni, l’interdizione, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi e il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
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