Esposizione al Radon
Cos’è il Radon?
Il radon è un elemento chimico radioattivo appartenente alla famiglia dei gas nobili o inerti ed è inodore e incolore.
Il radon si forma in seguito al decadimento nucleare del radio, che a sua volta proviene dall’uranio. Questi elementi sono presenti, in quantità molto variabile, in tutta la crosta terrestre e, quindi, anche nei materiali da costruzione che ne derivano (cementi, tufi, laterizi, pozzolane, graniti, ecc.). Durante il processo di decadimento, il nucleo del radio emette una radiazione alfa e si trasforma in un nucleo di radon.
Mentre il radio e l’uranio sono elementi solidi, il radon è un gas e quindi è in grado di attraversare il terreno (i materiali da costruzione e anche l’acqua) entrando negli edifici, attraverso le fessure, anche microscopiche, dei pavimenti o dai passaggi dei servizi idraulici, sanitari, elettrici, ecc., ove si accumula. All’aria aperta si disperde rapidamente e non raggiunge quasi mai concentrazioni pericolose. Diversi sono i fattori che determinano il livello di radon all’interno di un ambiente chiuso. Tra questi:
- le caratteristiche del suolo, delle rocce e dei materiali da costruzione, in relazione al contenuto e al rilascio di radionuclidi naturali,
- la differenza di temperatura tra interno ed esterno dell’edificio e l’effetto del vento, che rendono la pressione atmosferica all’interno dell’edificio più bassa di quella del sottosuolo favorendo l’ingresso del gas dal suolo verso l’interno dell’abitazione.
Anche il Radon emette radiazioni e si trasforma in altri elementi. Questi ultimi sono definiti “prodotti di decadimento” o “figli” del Radon e sono a loro volta radioattivi e dunque emettono anch’essi radiazioni. I prodotti di decadimento, che si depositano in parte sul pulviscolo presente nell’aria, quando sono respirati, si fissano all’interno dell’apparato respiratorio (bronchi e polmoni). Le radiazioni che emettono possono danneggiare le cellule dando inizio, in alcuni casi, a un processo cancerogeno proprio a carico dell’apparato respiratorio.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), tramite l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ha classificato il Radon nel Gruppo 1 comprendente quelle sostanze per cui vi è un’evidenza certa di cancerogenicità sull’uomo. Analogamente ha fatto anche l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente americana (EPA). Tali Organizzazioni hanno stabilito che il rischio di contrarre il tumore al polmone proporzionale alla concentrazione del radon e al tempo di esposizione.
Normativa sul Radon
Il 12 agosto 2020 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 che è entrato in vigore il 27 agosto 2020. Il D.Lgs. 101/2020 è stato integrato e corretto dal D.Lgs. 203 emanato il 25 novembre 2022.
Tale normativa, secondo quanto previsto nell’articolo 2, prevede che le disposizioni si applichino a qualsiasi situazione che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato, sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l’ambiente, ai fini della protezione della salute umana a lungo termine. In particolare, al comma 2, lettera g), è individuata l’esposizione dei lavoratori al radon in ambienti chiusi.
Nel Titolo IV [Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti], il Capo I è relativo all’esposizione al radon. In particolare, nell’articolo 12 è fissato il livello di riferimento radon, per i luoghi di lavoro, che è pari a 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria; mentre per quel che riguarda la dose efficace annua per ogni lavoratore il livello è fissato a 6 mSv. Il campo di applicazione, in ambito lavorativo, riguarda:
- luoghi di lavoro sotterranei;
- luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11 [Individuazione delle aree prioritarie (in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici)]. Tali aree saranno definite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon. La Regione Lazio non ha ancora definito le aree interessate nel territorio di sua competenza.
Per l’identificazione dei luoghi di lavoro sotterranei l’articolo 7 lettera 86-bis recita: “ai fini dell'applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno”.
L’articolo 17 (Obblighi dell’esercente) prevede la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi dall’entrata in vigore della norma e il documento relativo costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio [DVR] di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria, responsabili dell’emissione del certificato di analisi, all’apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale.
In caso di superamento del livello di riferimento (300Bq/m3 per le attività in oggetto), l’esercente è tenuto a inviare una comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica contenente i risultati delle indagini eseguite, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. L’esercente è tenuto, altresì, a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto in risanamento radon, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica relativa all’indagine svolta e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all’attuazione delle misure correttive, l’esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai risultati delle misurazioni di verifica.
Di seguito è riportato l’algoritmo da seguire per la valutazione del rischio da esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (radon) e relativi doveri del datore di lavoro:
Come si misura il Radon
Nell’Allegato II del D.Lgs. 101/2020 sono descritte le modalità di esecuzione della misurazione di concentrazione media annua di attività di radon in aria. In particolare, prevede che:
- ai fini della misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, devono essere impiegati dispositivi di misurazione per un intero anno solare, mediante uno o più periodi di campionamento consecutivi, utilizzando metodiche di misura riferibili a norme tecniche nazionali o internazionali. Nell’ambito del Piano nazionale d’azione per il radon potranno essere definite ulteriori modalità di misurazione valide ai fini della determinazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria;
- l’esercente è responsabile della corretta gestione dei dispositivi di misurazione durante i periodi di campionamento. Ciascun dispositivo di misurazione deve essere univocamente associato a un punto di misurazione;
- per i luoghi di lavoro, le misurazioni devono essere eseguite in tutti i locali separati del luogo di lavoro. In caso di un elevato numero di locali analoghi in termini strutturali, d’uso e di ventilazione, è possibile effettuare misurazioni su un campione ridotto, comunque non inferiore al 50%. Nel caso in cui si riscontri il superamento del livello di riferimento almeno in un locale, le misurazioni dovranno essere estese a tutti gli altri ambienti non misurati;
- per locali con una superficie inferiore o uguale a 100 mq, è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 50 mq o frazione. Per locali di dimensioni maggiori di 100 mq è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 100 mq o frazione;
- tutte le attività di analisi dei dosimetri devono essere effettuate da un laboratorio di dosimetria tecnicamente attrezzato e in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
Per rivelatori passivi s’intendono dei dispositivi che non necessitano di alimentazione elettrica; dopo un tempo di permanenza, la cui durata dipende dal tipo di rivelatore, sono rimossi e soggetti in laboratorio a procedure di tipo chimico-fisico per la determinazione della concentrazione media nel periodo di integrazione. Tali rilevatori forniscono ottime indicazioni. È indispensabile che la valutazione sia eseguita, pertanto, su un periodo di tempo sufficientemente lungo (1 anno) allo scopo di avere una concentrazione media del radon. Come è noto, infatti, la concentrazione del radon negli ambienti è soggetta a notevole fluttuazione a causa delle variazioni di molteplici parametri ambientali e tecnici quali pressione, temperatura, caratteristiche costruttive, modalità di ricambio dell’aria, ecc.
In particolare, vengono posizionati negli ambienti dei rivelatori passivi “a tracce nucleari” del tipo Radonalpha-CR-39, sono costituiti da una camera di diffusione all’interno della quale è posizionato un rivelatore costituito di una resina di derivazione ottica PoliAllilDiglicolCarbonato o PADC o più semplicemente CR-39. La camera di diffusione e filtro è un contenitore di plastica con forma pseudo-cilindrica e presenta un fondo rimovibile; la fessura esistente tra tappo e contenitore, dell’ordine di pochi micron, è tale per cui è possibile l’ingresso, al suo interno, del solo gas radon. Terminata l’esposizione, il rivelatore è rimosso dall’apposito contenitore e trattato chimicamente per evidenziare le tracce lasciate dalle particelle alfa, che sono quindi contate con metodi ottici o elettrici. Dalla conoscenza del numero di tracce, del tempo di esposizione e del fattore di calibrazione del sistema si determina la concentrazione media di radon durante l’esposizione del rivelatore.
I valori di concentrazione del gas radon sono calcolati attraverso una media ponderata in funzione dei giorni di esposizione del rilevatore a tracce.
I sistemi di misura passivi, campionatori del tipo CR-39 (rilevatore a tracce), gli stessi utilizzati dall’ISPRA nelle loro ricerche, consentono l’effettuazione di una misura in due fasi distinte:
- nella prima i rilevatori registrano i conteggi,
- nella seconda fase avviene l’elaborazione dei dati in laboratorio.
Questi rilevatori, di natura polimerica, si basano sull’effetto dell’interazione della particella con la materia di cui essi sono costituiti.
Le particelle, generate dal continuo decadimento del gas radon, sono registrate grazie al danneggiamento molecolare permanente che subisce il materiale attraversato: si formano così le cosiddette tracce nucleari “latenti” dell’ordine di alcuni millesimi di micron. La densità delle tracce latenti (numero per unità di superficie) è proporzionale alla concentrazione di radon presente nell’ambiente per il tempo di campionamento (tempo di esposizione).
Terminata l’esposizione, per rendere visibili le tracce, si procede a un trattamento chimico del materiale che è sottoposto a un bagno in soluzione basica o acida; dopo l’attacco chimico, le tracce, rese visibili, sono contate mediante un microscopio ottico.
Per arrivare al risultato finale espresso in Bq/m3, come concentrazione media, si dovrà conoscere, quindi, il numero delle tracce, il tempo di esposizione, il fattore di calibrazione del rilevatore.
In casi più particolari, si può utilizzare un misuratore attivo per misurazioni di breve durata e per monitoraggi in continuo, ad esempio allo scopo di pianificare interventi di bonifica in edifici con elevati valori di Radon. Il suo utilizzo richiede la presenza di personale specializzato.
Prossimi Corsi di formazione
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Corso | Date | Orari | Addetto Antincendio | Rischio Medio 10 Dicembre 2024 | 9:00-18:00 | Aggiornamento Antincendio | (Agg.) Rischio Medio (L2): martedì 10 Dicembre 2024 | 12:00-18:00 | Addetto Primo Soccorso | Giovedì 5 e Giovedì 12 Dicembre 2024 (sessione straordinaria) | 9:00-18:00 e 9:00-13:00 | Aggiornamento Primo Soccorso | Giovedì 12 Dicembre 2024 (sessione straordinaria) | 09:00-13:00 | RLS | Mercoledì: 05, 12, 19, 26 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Aggiornamento RLS | Agg RLS (4 ore): Lunedì 9 Dicembre 2024 | 09:00-13:00 | Preposto alla sicurezza | Mercoledì 5 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Dirigente per la sicurezza | Mercoledì 5 e 12 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Lavoratori | Aggiornamento Lavoratori 9 Dicembre 2024 | 9:00-16:00 |
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