Campo di applicazione della sicurezza sul lavoro
Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano a tutte le aziende che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, agli studenti che frequentano laboratori, a chi effettua stage presso un’Azienda.
Riguardo i contratti di lavoro cosiddetti "atipici" la legge Biagi (L.276/03) ha portato delle novità consistenti ed ha precisato per ogni tipologia contrattuale gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza.
La somministrazione di lavoro sostituisce il precedente lavoro interinale, per il datore di lavoro dell'azienda utilizzatrice il lavoratore temporale è equiparato a tutti gli effetti al lavoratore dipendente.
Importanti novità in materia di sicurezza sono contenute nei decreti attuativi del Jobs Act che riportano nuove disposizioni di razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, il D.Lgs. n. 151/2015 introduce importanti novità circa l’impianto sanzionatorio nei casi di omessa formazione e visite mediche prevedendo il raddoppio della sanzione qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o la triplicazione qualora si riferisca a più di 10 lavoratori.
Il Job Act inoltre ha modificato le tutele di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i prestatori di lavoro accessorio (con la definizione di lavoro accessorio si è inteso regolamentare quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei voucher), chiarendo che nei loro confronti le disposizioni prevenzionistiche in capo al “lavoratore o equiparato al lavoratore” si applicano solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, in caso contrario il lavoro accessorio è equiparato, ai fini delle tutele prevenzionistiche, al lavoratore autonomo.
Con la Legge 17 dicembre 2021 n.215 è stato dato un risalto maggiore alla figura del Preposto. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
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Corso | Date | Orari | Addetto Antincendio | Rischio Medio (L2): Martedì 14 Gennaio 2025 | 9:00-18:00 | Aggiornamento Antincendio | (Agg.) Rischio Medio (L2): Martedì 14 Gennaio 2025 | 12:00-18:00 | Addetto Primo Soccorso | Giovedì 9 e Giovedì 16 Gennaio 2025 | 9:00-18:00 e 14:00-18:00 | Aggiornamento Primo Soccorso | Giovedì 16 Gennaio 2025 | 14:00-18:00 | RLS | Mercoledì: 05, 12, 19, 26 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Aggiornamento RLS | Agg. RLS (4 ore): Lunedì 10 Marzo 2025 | 9:00-13:00 | Preposto alla sicurezza | Mercoledì 5 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Dirigente per la sicurezza | Mercoledì 5 e 12 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Lavoratori | Aggiornamento Lavoratori: Lunedì 10 marzo 2025 | 9:00-16:00 |
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