Mancata consegna della documentazione
Nessun obbligo di fornire documentazione all’Ispettorato nell’ambito dell’indagine per infortunio mortaleCon la Circolare n. 42 del 12/10/2017, l'INAIL rende pienamente applicabili le prescrizioni contenute nell'art. 18, comma 1 , lettera r), e 1 bis del D.Lgs. 81/08.
Nell’ambito di un’ispezione a carico del committente di un opera edile in relazione alla morte di un dipendente della ditta appaltatrice, questi ha opposto un netto rifiuto alla richiesta dell’Ispettorato del Lavoro di fornire documentazione probante in merito all’accaduto.
Per tale mancanza, il Committente è stato condannato dal Tribunale di Messina alla pena di un mese di arresto e di 300 euro di ammenda. Seguentemente, la Corte di Appello della stessa città, a cui il committente aveva presentato ricorso, ha confermato la sentenza di primo grado.
La Suprema Corte di Cassazione Penale Sezione III con Sentenza n. 6913 del 13 febbraio 2019, ha ribaltato invece il giudizio accogliendo il ricorso come fondato, in quanto non sussiste un obbligo di consegna documenti nell’ambito di un’indagine penale.
La motivazione principale della Sentenza è da ricercare in un’attenta lettura degli art.4 e 8 della L.628/61 che punisce coloro i quali non forniscono notizie all’Ispettorato. Questa norma si applica solo qualora questi, l’Ispettorato, agisca quale autorità di vigilanza, amministrativa, e non in ambito di indagine penale, per delega della Procura o anche in via autonoma.
Per ogni approfondimento si rimanda alla Sentenza in allegato.
Approfondimenti |
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Sentenza Cassazione n. 6913 del 13 febbraio 2019 Sentenza n. 6913 del 13 febbraio 2019 della Suprema Corte della Cassazione |
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