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Di chi sono gli attestati
Di chi sono gli attestati?
Il D.Lgs. 81/08 non risolve il problema dei diplomi che crea forti tensioni tra azienda e lavoratore.Il D.Lgs.81/08 non menziona l’obbligo, da parte dell’azienda, di consegnare ai lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro degli attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Questa lacuna non è certamente dovuta ad una svista legislativa, bensì è una delle conseguenze del sogno infranto della creazione del libretto formativo del cittadino. Tale strumento, se fosse stato implementato, avrebbe messo tutto a posto. Con un libretto formativo, cartaceo o telematico che fosse, sarebbe stato possibile alla fine di ogni percorso formativo fornire al cittadino – lavoratore l’attestazione del corso svolto. Non essendo però stato implementato questo sistema che succede? Succede che se il lavoratore lascia l’azienda in buoni rapporti, la richiesta di eventuale documentazione, come gli attestati o altro, va a buon fine in tempi brevi; in caso invece di attriti tra le due parti i tempi potrebbero dilatarsi enormemente, con la possibilità di rifiuto immotivato a collaborare da parte dell’azienda.
L’Accordo Stato – Regioni del 2012: “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” dice che è opportuno che copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente Quindi, si tratta di cogliere un’opportunità di relazionarsi in maniera civile, ma non di adempiere ad un obbligo. Affinché sia obbligatorio, servirebbe una legge che prescriva alle aziende di rilasciare i diplomi ai lavoratori oppure che istituisca il libretto formativo del cittadino. Dato che al momento non sono pervenute iniziative da parte del Ministero del Lavoro a tal proposito, gli Enti di Formazione sono bersagliati dalle richieste di attestati da parte dei lavoratori. Praticamente è come se gli Enti fossero facenti funzione delle aziende. Gli Enti, come il nostro e tanti altri, cercano comunque di venire sempre incontro alle esigenze dei lavoratori.
Questa lacuna non è certamente dovuta ad una svista legislativa, bensì è una delle conseguenze del sogno infranto della creazione del libretto formativo del cittadino. Tale strumento, se fosse stato implementato, avrebbe messo tutto a posto. Con un libretto formativo, cartaceo o telematico che fosse, sarebbe stato possibile alla fine di ogni percorso formativo fornire al cittadino – lavoratore l’attestazione del corso svolto. Non essendo però stato implementato questo sistema che succede? Succede che se il lavoratore lascia l’azienda in buoni rapporti, la richiesta di eventuale documentazione, come gli attestati o altro, va a buon fine in tempi brevi; in caso invece di attriti tra le due parti i tempi potrebbero dilatarsi enormemente, con la possibilità di rifiuto immotivato a collaborare da parte dell’azienda.
L’Accordo Stato – Regioni del 2012: “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” dice che è opportuno che copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente Quindi, si tratta di cogliere un’opportunità di relazionarsi in maniera civile, ma non di adempiere ad un obbligo. Affinché sia obbligatorio, servirebbe una legge che prescriva alle aziende di rilasciare i diplomi ai lavoratori oppure che istituisca il libretto formativo del cittadino. Dato che al momento non sono pervenute iniziative da parte del Ministero del Lavoro a tal proposito, gli Enti di Formazione sono bersagliati dalle richieste di attestati da parte dei lavoratori. Praticamente è come se gli Enti fossero facenti funzione delle aziende. Gli Enti, come il nostro e tanti altri, cercano comunque di venire sempre incontro alle esigenze dei lavoratori.
Prossimi Corsi di formazione
Le date dei corsi presenti nel calendario si intendono come definitive e confermate.
Per maggiori informazione la nostra segreteria è disponibile telefonicamente e attraverso email dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 17.30.
Corso | Date | Orari | Addetto Antincendio | Rischio Medio 10 Dicembre 2024 | 9:00-18:00 | Aggiornamento Antincendio | (Agg.) Rischio Medio (L2): martedì 10 Dicembre 2024 | 12:00-18:00 | Addetto Primo Soccorso | Giovedì 5 e Giovedì 12 Dicembre 2024 (sessione straordinaria) | 9:00-18:00 e 9:00-13:00 | Aggiornamento Primo Soccorso | Giovedì 12 Dicembre 2024 (sessione straordinaria) | 09:00-13:00 | RLS | Mercoledì: 05, 12, 19, 26 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Aggiornamento RLS | Agg RLS (4 ore): Lunedì 9 Dicembre 2024 | 09:00-13:00 | Preposto alla sicurezza | Mercoledì 5 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Dirigente per la sicurezza | Mercoledì 5 e 12 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Lavoratori | Aggiornamento Lavoratori 9 Dicembre 2024 | 9:00-16:00 |
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